a cura dell’Ufficio Comunicazione
Carissimi Colleghi,
Vi informiamo che il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente il ricorso in appello proposto dalla Federazione Regionale della Calabria, dal CONAF e dal Dott. Pasquale Audia, contro Azienda Calabria Verde, Regione Calabria, Gennarino Magnone, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, dei Collegi Interproviciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Catanzaro-Crotone-Vibo, di Cosenza e di Reggio Calabria, per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 1578/2015.
In sintesi l’organo della Magistratura ha chiarito che all’agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alle opere di trasformazione fondiaria, ma non anche a quelle di progettazione vera e propria.
La pianificazione forestale si attua “attraverso l’elaborazione e l’applicazione dei piani di assestamento o di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive”.
L’art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) assegna ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali ……. le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare.
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