Organizzazione

Amministratore

14 Luglio 2021

ORGANI ISTITUZIONALI

 

Art. 21-bis – Federazione regionale degli ordini

  1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con sede nel capoluogo;
  2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini;
  3. Sono organi della federazione: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente;
  4. L’assemblea è composta dai componenti dei consigli degli Ordini che fanno parte della Federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il Consiglio dell’Ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica;
  5. Il Consiglio è composto dai presidenti degli Ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di Presidente dell’ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vice presidente dell’ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell’ordine;
  6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all’albo dei consiglieri della federazione in carica. Il Presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

 

Art. 21-ter – Funzioni della federazione regionale

  1. La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha le seguenti funzioni: a) – Rappresenta i Consigli degli Ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della Regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l’esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; b) – Svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti; c) – Assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli Ordini Provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l’esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; d) – Costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza; e) – Raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa; f) – Promuove e coordina sul piano regionale tra le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini; g) – Può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

 

Art. 21-quater – Funzioni degli Organi della Federazione Regionale

  1. E’ di competenza dell’assemblea della federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: a) – Stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della Federazione; b) – Fissare le direttive generali per l’attività della federazione; c) – Approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
  2. L’assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, un numero di componenti l’assemblea non inferiore a un terzo;
  3. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un’ora dopo, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti;
  4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi;
  5. Ogni componente dispone di un voto;
  6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l’assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe;
  7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni: a) – Elegge nel suo seno il presidente; b) – Determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e criteri di riparto; c) – Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’assemblea; d) – Delibera sull’organizzazione della Federazione e dei suoi uffici nonché sull’assunzione del personale; e) – In genere provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all’uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  8. Le riunioni del consiglio della federazione sono svolte quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi;
  9. Il Presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell’assemblea;
  10. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.

 

Il Presidente

Dott. Agr.mo Giuseppe Maccariello