Agronomo – Zoonomo: un po’ di chiarezza!

Amministratore

27 Maggio 2016

Quadro normativo circa il titolo professionale dei laureati in Scienze della produzione animale e successivi ordinamenti didattici

di Roberto Napolano

Chi è chiamato a rappresentare una categoria professionale e ad amministrare un Ordine probabilmente si sarà imbattuto, soprattutto nel confronto coi non addetti ai lavori, in una discussione dove si incorre nell’erronea equiparazione tra il titolo di studio conseguito e il titolo professionale. Se è pur vero che la laurea ha un valore legale, questa in quanto tale non dà la possibilità di esercitare la libera professione. E’ noto che la normativa cogente prevede che l’accesso alla professione avvenga previo superamento di esame di Stato (abilitazione) e iscrizione al relativo albo professionale. Nella fattispecie dei laureati in “Scienze della produzione animale” (SPA) e successivi ordinamenti didattici, in virtù della legge sull’equipollenza con la laurea in “Scienze agrarie”, il titolo professionale conseguibile con l’iscrizione all’albo è quello di dottore agronomo. Il testo unico della Legge n. 971 del 28 dicembre 1977, recita: <La laurea in scienze della produzione animale, conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell’ammissione ai pubblici impieghi ed all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e per l’iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale>.

Il titolo di dottore agronomo indica e qualifica una figura professionale e definisce, sempre secondo una specifica legislazione, quali competenze professionali possiede. La Legge 10 febbraio 1992 n. 152 che modifica la legge 7 gennaio 1976 n. 3, disciplina ed elenca le ampie attività professionali esercitabili dal dottore agronomo e dal dottore forestale. Alla lettera i dell’articolo 2 di questa norma si evidenziano le attività zootecniche di competenza del dottore agronomo: <l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti>.

Questa legislazione riguarda i titoli professionali spettanti a coloro che hanno conseguito lauree a ciclo unico. Con la riforma universitaria (DM 509/1999) che ha previsto l’istituzione di lauree di primo livello (triennali) e secondo livello, anche gli albi professionali sono riformati (DPR 328/2001) con l’istituzione di sezioni A per i laureati a ciclo unico e di secondo livello e una sezione B per i laureati di primo livello, detti anche iunior.

A seguito della riforma l’Ordine degli agronomi prevede la ripartizione dell’albo in due sezioni A e B. Agli iscritti alla sezione A, spetta il titolo professionale di dottore agronomo/dottore forestale; mentre, nell’ambito della sezione B vengono individuati tre distinti settori: agronomo e forestale, zoonomo, biotecnologico agrario, con l’attribuzione dei relativi specifici titoli professionali. Per il settore zoonomo era prevista la possibilità di iscrizione all’albo per i laureati nella classe 40 (Produzioni animali) di cui al DM n. 509 del 1999 e nella classe L38 di cui al DM n. 270 del 2004. L’istituzione di tale settore è stato oggetto di un ricorso al TAR del Lazio da parte della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI), che contestava l’attribuzione di alcune competenze ritenute esclusive della propria categoria e l’individuazione di una nuova figura professionale, appunto quella di zoonomo. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso della FNOVI. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1233 del 22 marzo 2005, recependo le contestazioni della FNOVI, ha annullato le disposizioni del DPR 328 del 2001 relative alle attività professionali attribuite allo zoonomo, con soppressione della stessa figura professionale. Come conseguenza di tale sentenza, l’allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ordinanza dell’8 giugno 2005, ha annullato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di zoonomo. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato detta sostanziale innovazione contrastava la finalità del DPR che doveva limitarsi unicamente a collegare i nuovi titoli accademici con l’ordinamento delle professioni vigenti.

Concludendo, ad oggi, la figura dello zoonomo – con l’iscrizione in sez. B del laureato triennale – non è stata ripristinata. Ai laureati in SPA/STPA (vecchi ordinamenti) e ai laureati specialistici/magistrali in classe “Produzioni animali” al pari dei laureati in scienze agrarie – previa iscrizione alla sezione A dell’Ordine – spetta il titolo di dottore agronomo. Mentre i laureati di primo livello possono accedere, secondo quanto disposto dal CONAF, all’esame di abilitazione ed iscriversi nella sezione B dell’albo, con il titolo di agronomo iunior.

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