La formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Amministratore

23 Ottobre 2015

di Anna Rufolo
 
Al fine di garantire l’efficienza e la qualità della prestazione professionale, gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal regolamento per la formazione professionale continua pubblicato il 30 novembre 2011 sul Bollettino Ufficiale n. 22 del Ministero della Giustizia e in vigore dal 1 gennaio 2014 (il testo del Regolamento è disponibile nella sezione “formazione professionale continua” del Conaf http://www.conaf.it/regolamento).
L’attività formativa si distingue in attività formativa “metaprofessionale”, ossia di apprendimento e approfondimento su materie come la deontologia, la fiscalità, la comunicazione, e attività formativa “caratterizzante”, volta al perfezionamento scientifico e tecnico. All’art. 3 del Regolamento sono incluse tutte le attività formative riconosciute (ad esempio corsi di formazione ed aggiornamento, ma anche partecipazione a specifiche e definite Commissioni di studio o gruppi di lavoro, visite tecniche e viaggi di studio).
L’unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale CFP che equivale a 8 ore di formazione e ai fini dell’assolvimento dell’obbligo è necessario conseguire nel triennio di riferimento (2014-2016) almeno 9 Crediti Formativi Professionali, di cui:

  • almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo;
  • almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) del suddetto regolamento.

Qualora, in un anno, vengano acquisiti più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito dei settori disciplinari professionali. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Gli Ordini territoriali predispongono il piano annuale dell’offerta formativa e verificano l’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti; le Federazioni regionali promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini e possono svolgere attività formativa. I piani formativi sono presentati  entro il 15 novembre di ogni anno e soggetti a parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale.
La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania ha reso disponibile una serie di corsi in modalità e-learning (http://www.formazioneagronomicampania.it/) per agevolare l’aggiornamento e la formazione professionale.
La partecipazione ad attività organizzate da Ordini e Federazione viene registrata sul portale SIDAF, nella posizione individuale di ciascun iscritto. Gli iscritti che partecipano ad attività formative non organizzate dai predetti soggetti devono richiedere, al proprio Ordine territoriale di competenza, il riconoscimento delle attività formative svolte, con le modalità da esso stabilite. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.
Gli iscritti possono contattare le Segreterie dei propri Ordini per eventuali necessità. I Consiglieri dei singoli Ordini della Campania, delegati alla formazione, sono:
 
Ordine di Avellino: Angelo Petretta
Ordine di Benevento: Walter Nardone
Ordine di Caserta: Gabriele Costa
Ordine di Napoli: Elena Silvestri
Ordine di Salerno: Raffaele Pagano

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